CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XXII›Sez. II
Art. 1948
Obbligazione del fideiussore del fideiussore.
In vigore dal 19 apr 1942
Il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perché incapaci.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1948