Art. 1948 · Obbligazione del fideiussore del fideiussore.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXIISez. II

Art. 1948

2069 / 3261

Obbligazione del fideiussore del fideiussore.

In vigore dal 19 apr 1942
Il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perché incapaci.
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