CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXIISez. III

Art. 1952

Divieto di agire contro il debitore principale.

In vigore dal 19 apr 1942
Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, per avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato ugualmente il debito. Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all'atto del pagamento. In entrambi i casi è fatta salva al fideiussore l'azione per la ripetizione contro il creditore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1952

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