Art. 1950
Regresso contro il debitore principale.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1950
Regresso contro il debitore principale.
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Chi fa da garante (fideiussore) e paga il debito ha il diritto di chiedere indietro l'intera somma al debitore principale, anche se quest'ultimo non sapeva della garanzia. Il rimborso comprende il capitale, gli interessi e le spese sostenute dopo aver informato il debitore delle richieste ricevute. Al garante spettano inoltre gli interessi legali dal giorno in cui ha pagato, oppure gli interessi maggiori già previsti dal debito originario fino al saldo. Se il debitore è una persona incapace, il garante può pretendere la restituzione solo per la parte di debito andata effettivamente a suo vantaggio.
La norma tutela il fideiussore che ha estinto il debito garantendo il suo diritto di farsi rimborsare dal debitore principale per quanto versato al suo posto.
Si applica al fideiussore che ha saldato il debito e al debitore principale (o al suo rappresentante in caso di debitore incapace) tenuto a rimborsarlo.
Un soggetto fa da garante a un amico per un prestito e paga alla banca l'importo dovuto dopo avergli notificato le richieste di pagamento. Il garante può quindi agire contro l'amico per farsi restituire il capitale versato, le spese successive alla notifica e gli interessi maturati dal giorno dell'avvenuto pagamento.
Il fideiussore deve denunziare al debitore principale le istanze proposte contro di lui per poter includere nel regresso le relative spese sostenute.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.