CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XXII›Sez. III
Art. 1950
2071 / 3261Regresso contro il debitore principale.
In vigore dal 19 apr 1942
Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione.
Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze proposte contro di lui.
Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale, il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale.
Se il debitore è incapace, il regresso del fideiussore è ammesso solo nei limiti di ciò che sia stato rivolto a suo vantaggio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1950