CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XXII›Sez. II
Art. 1945
Eccezioni opponibili dal fideiussore.
In vigore dal 19 apr 1942
Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1945