Art. 1945 · Eccezioni opponibili dal fideiussore.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXIISez. II

Art. 1945

2066 / 3261

Eccezioni opponibili dal fideiussore.

In vigore dal 19 apr 1942
Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità.
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