CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XXII›Sez. I
Art. 1942
Estensione della fideiussione.
In vigore dal 19 apr 1942
Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1942