Art. 1954
Regresso contro gli altri fideiussori.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1954
Regresso contro gli altri fideiussori.
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Quando più soggetti garantiscono lo stesso debito per lo stesso debitore, si crea una responsabilità condivisa tra loro. Se uno solo dei garanti paga l'intero importo al creditore, acquisisce il diritto di chiedere agli altri la loro quota parte. Questa facoltà di recupero proporzionale si chiama regresso. Se uno dei garanti risulta insolvente e non può pagare la sua parte, la perdita viene ripartita secondo la regola generale delle obbligazioni solidali richiamata dalla norma.
La norma mira a distribuire equamente il peso del debito tra tutti coloro che hanno garantito per lo stesso obbligo, evitando che il pagamento gravi per intero solo su chi ha saldato il creditore.
Si applica a più persone che hanno prestato fideiussione a garanzia del medesimo debitore e per il medesimo debito.
Due fratelli fanno da garanti per il debito contratto da un amico. Il debitore principale non paga e uno dei fratelli salda l'intero importo al creditore. Quel fratello può quindi rivolgersi all'altro per farsi rimborsare la rispettiva quota del debito.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.