CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XXIISez. IV

Art. 1954

Regresso contro gli altri fideiussori.

In vigore dal 19 apr 1942
Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi è insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1954

In sintesi

Quando più soggetti garantiscono lo stesso debito per lo stesso debitore, si crea una responsabilità condivisa tra loro. Se uno solo dei garanti paga l'intero importo al creditore, acquisisce il diritto di chiedere agli altri la loro quota parte. Questa facoltà di recupero proporzionale si chiama regresso. Se uno dei garanti risulta insolvente e non può pagare la sua parte, la perdita viene ripartita secondo la regola generale delle obbligazioni solidali richiamata dalla norma.

Perché esiste questa norma

La norma mira a distribuire equamente il peso del debito tra tutti coloro che hanno garantito per lo stesso obbligo, evitando che il pagamento gravi per intero solo su chi ha saldato il creditore.

A chi si applica

Si applica a più persone che hanno prestato fideiussione a garanzia del medesimo debitore e per il medesimo debito.

Esempio pratico

Due fratelli fanno da garanti per il debito contratto da un amico. Il debitore principale non paga e uno dei fratelli salda l'intero importo al creditore. Quel fratello può quindi rivolgersi all'altro per farsi rimborsare la rispettiva quota del debito.

Domande frequenti

Cosa può fare il fideiussore che ha estinto il debito per intero?Ha il diritto di regresso verso gli altri fideiussori per chiedere a ciascuno il rimborso della rispettiva porzione.
A quali condizioni si applica il regresso tra co-fideiussori?È necessario che più persone abbiano prestato fideiussione per il medesimo debitore e a garanzia del medesimo debito.
Cosa accade se uno dei fideiussori è insolvente?In caso di insolvenza di uno dei garanti, si applica la disposizione prevista dal secondo comma dell'art. 1299 del Codice Civile per la ripartizione della quota insoluta.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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