CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VII›Sez. III
Art. 1299
Regresso tra condebitori.
In vigore dal 19 apr 1942
Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.
Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento.
La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1299