CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VII›Sez. III
Art. 1295
Divisibilità tra gli eredi.
In vigore dal 19 apr 1942
Salvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1295