CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo VIISez. III

Art. 1295

Divisibilità tra gli eredi.

In vigore dal 19 apr 1942
Salvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1295

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