CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo VIISez. III

Art. 1298

Rapporti interni tra debitori o creditori solidali.

In vigore dal 19 apr 1942
Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1298

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