Art. 1298 · Rapporti interni tra debitori o creditori solidali.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo VIISez. III

Art. 1298

1400 / 3261

Rapporti interni tra debitori o creditori solidali.

In vigore dal 19 apr 1942
Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1298