CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VII›Sez. III
Art. 1298
1400 / 3261Rapporti interni tra debitori o creditori solidali.
In vigore dal 19 apr 1942
Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi.
Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1298