CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo VIISez. III

Art. 1297

Eccezioni personali.

In vigore dal 19 apr 1942
Uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori. A uno dei creditori in solido il debitore non può opporre le eccezioni personali agli altri creditori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1297

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