CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo VIISez. III

Art. 1300

Novazione.

In vigore dal 19 apr 1942
La novazione tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori. Qualora però si sia voluto limitare la novazione a uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati che per la parte di quest'ultimo. Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la novazione ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte del primo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1300

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