CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VII›Sez. III
Art. 1302
Compensazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Ciascuno dei debitori in solido può opporre in compensazione il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest'ultimo.
A uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazione ciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1302