CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VII›Sez. III
Art. 1306
Sentenza.
In vigore dal 19 apr 1942
La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori.
Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1306