CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VII›Sez. III
Art. 1307
Inadempimento.
In vigore dal 19 apr 1942
Se l'adempimento dell'obbligazione è divenuto impossibile per causa imputabile a uno o più condebitori, gli altri condebitori non sono liberati dall'obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuta. Il creditore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1307