CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo VIISez. III

Art. 1307

Inadempimento.

In vigore dal 19 apr 1942
Se l'adempimento dell'obbligazione è divenuto impossibile per causa imputabile a uno o più condebitori, gli altri condebitori non sono liberati dall'obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuta. Il creditore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti.
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Art. 1307 Codice Civile — Inadempimento. | Portale Normativo