CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo VIISez. III

Art. 1303

Confusione.

In vigore dal 19 apr 1942
Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di creditore e di debitore in solido, l'obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel condebitore. Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di debitore e di creditore in solido, l'obbligazione si estingue per la parte di questo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1303

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