CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo VIISez. III

Art. 1304

Transazione.

In vigore dal 19 apr 1942
La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare. Parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarano di volerne profittare.
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