CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VII›Sez. III
Art. 1309
Riconoscimento del debito.
In vigore dal 19 apr 1942
Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se è fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1309