Art. 1309 · Riconoscimento del debito.
CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VII›Sez. III

Art. 1309

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Riconoscimento del debito.

In vigore dal 19 apr 1942
Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se è fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1309