CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VII›Sez. III
Art. 1312
Pagamento separato dei frutti o degli interessi.
In vigore dal 19 apr 1942
Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva, la parte dei frutti o degli interessi che è a carico di uno dei debitori perde contro di lui l'azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1312