CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VII›Sez. IV
Art. 1316
Obbligazioni indivisibili.
In vigore dal 19 apr 1942
L'obbligazione è indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1316