CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VII›Sez. IV
Art. 1319
Diritto di esigere l'intero.
In vigore dal 19 apr 1942
Ciascuno dei creditori può esigere l'esecuzione dell'intera prestazione indivisibile. Tuttavia l'erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell'intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1319