CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo VIISez. IV

Art. 1319

Diritto di esigere l'intero.

In vigore dal 19 apr 1942
Ciascuno dei creditori può esigere l'esecuzione dell'intera prestazione indivisibile. Tuttavia l'erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell'intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1319

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo