CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VII›Sez. IV
Art. 1315
Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore.
In vigore dal 19 apr 1942
Il beneficio della divisione non può essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che è stato incaricato di eseguire la prestazione o che è in possesso della cosa dovuta, se questa è certa e determinata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1315