CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo VIISez. IV

Art. 1315

Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore.

In vigore dal 19 apr 1942
Il beneficio della divisione non può essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che è stato incaricato di eseguire la prestazione o che è in possesso della cosa dovuta, se questa è certa e determinata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1315

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