CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VII›Sez. IV
Art. 1315
1417 / 3261Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore.
In vigore dal 19 apr 1942
Il beneficio della divisione non può essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che è stato incaricato di eseguire la prestazione o che è in possesso della cosa dovuta, se questa è certa e determinata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1315