CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo VIISez. IV

Art. 1317

Disciplina delle obbligazioni indivisibili.

In vigore dal 19 apr 1942
Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali, in quanto applicabili, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1317

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