CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VII›Sez. IV
Art. 1317
Disciplina delle obbligazioni indivisibili.
In vigore dal 19 apr 1942
Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali, in quanto applicabili, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1317