Art. 1317 · Disciplina delle obbligazioni indivisibili.
CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VII›Sez. IV

Art. 1317

1419 / 3280

Disciplina delle obbligazioni indivisibili.

In vigore dal 19 apr 1942
Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali, in quanto applicabili, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1317