CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VII›Sez. IV
Art. 1317
1419 / 3261Disciplina delle obbligazioni indivisibili.
In vigore dal 19 apr 1942
Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali, in quanto applicabili, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1317