CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo VII›Sez. IV
Art. 1318
Indivisibilità nei confronti con gli eredi.
In vigore dal 19 apr 1942
L'indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1318