CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo I

Art. 1322

Autonomia contrattuale.

In vigore dal 19 apr 1942
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
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