CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo I
Art. 1322
1429 / 3261Autonomia contrattuale.
In vigore dal 19 apr 1942
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1322