CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo IISez. I

Art. 1327

Esecuzione prima della risposta dell'accettante.

In vigore dal 19 apr 1942
Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione. L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1327

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