CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo IISez. I

Art. 1331

Opzione.

In vigore dal 19 apr 1942
Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'. Se per l'accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1331

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