CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo II›Sez. I
Art. 1329
Proposta irrevocabile.
In vigore dal 19 apr 1942
Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto.
Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1329