Art. 1329 · Proposta irrevocabile.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo IISez. I

Art. 1329

1436 / 3261

Proposta irrevocabile.

In vigore dal 19 apr 1942
Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1329