CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo II›Sez. I
Art. 1330
Morte o incapacità dell'imprenditore.
In vigore dal 19 apr 1942
La proposta o l'accettazione, quando è fatta dall'imprenditore nell'esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l'imprenditore muore o diviene incapace prima della conclusione del contratto, salvo che si tratti di piccoli imprenditori o che diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1330