CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo IISez. I

Art. 1332

Adesione di altre parti al contratto.

In vigore dal 19 apr 1942
Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1332

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo