CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo II›Sez. I
Art. 1332
Adesione di altre parti al contratto.
In vigore dal 19 apr 1942
Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1332