CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo IISez. I

Art. 1337

Trattative e responsabilità precontrattuale.

In vigore dal 19 apr 1942
Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.
Storico versioni

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Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1337

In sintesi

Durante la fase preliminare in cui si discute un accordo e fino alla sua conclusione, le persone coinvolte non possono agire in modo scorretto o sleale. La legge impone il dovere di comportarsi secondo buona fede oggettiva, cioè con onestà, trasparenza e rispetto dell'altra parte. Questo obbligo riguarda sia le trattative vere e proprie sia tutte le fasi necessarie a formare il contratto.

Perché esiste questa norma

La norma impone un dovere di correttezza e lealtà reciproca durante la fase che precede la stipulazione di un accordo, tutelando l'affidamento delle parti.

A chi si applica

Si applica a tutte le parti coinvolte nelle trattative e nella fase di formazione di un qualsiasi contratto.

Esempio pratico

Due persone stanno trattando la compravendita di un appartamento. Durante le discussioni e prima della firma definitiva, entrambe devono agire con lealtà e trasparenza, senza tenere comportamenti scorretti o contrari alla buona fede.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo per le parti di comportarsi secondo buona fede durante le trattative e la formazione del contratto; non sono menzionate specifiche sanzioni nel testo.

Domande frequenti

In quale fase si applica il dovere di comportarsi secondo buona fede?Si applica nello svolgimento delle trattative e durante tutta la fase di formazione del contratto.
A chi si rivolge l'obbligo stabilito dalla norma?L'obbligo si rivolge a tutte le parti che partecipano alle trattative o alla conclusione di un contratto.
Cosa devono fare le parti durante le trattative?Le parti hanno il dovere di comportarsi secondo buona fede.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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