Art. 1337
Trattative e responsabilità precontrattuale.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1337
Trattative e responsabilità precontrattuale.
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Durante la fase preliminare in cui si discute un accordo e fino alla sua conclusione, le persone coinvolte non possono agire in modo scorretto o sleale. La legge impone il dovere di comportarsi secondo buona fede oggettiva, cioè con onestà, trasparenza e rispetto dell'altra parte. Questo obbligo riguarda sia le trattative vere e proprie sia tutte le fasi necessarie a formare il contratto.
La norma impone un dovere di correttezza e lealtà reciproca durante la fase che precede la stipulazione di un accordo, tutelando l'affidamento delle parti.
Si applica a tutte le parti coinvolte nelle trattative e nella fase di formazione di un qualsiasi contratto.
Due persone stanno trattando la compravendita di un appartamento. Durante le discussioni e prima della firma definitiva, entrambe devono agire con lealtà e trasparenza, senza tenere comportamenti scorretti o contrari alla buona fede.
Obbligo per le parti di comportarsi secondo buona fede durante le trattative e la formazione del contratto; non sono menzionate specifiche sanzioni nel testo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.