CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo II›Sez. I
Art. 1339
Inserzione automatica di clausole.
In vigore dal 19 apr 1942
Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1339