CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo IISez. II

Art. 1344

Contratto in frode alla legge.

In vigore dal 19 apr 1942
Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1344

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo