CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo II›Sez. II
Art. 1344
1451 / 3261Contratto in frode alla legge.
In vigore dal 19 apr 1942
Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1344