Art. 1344 · Contratto in frode alla legge.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo IISez. II

Art. 1344

1451 / 3261

Contratto in frode alla legge.

In vigore dal 19 apr 1942
Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1344