CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo IISez. III

Art. 1348

Cose future.

In vigore dal 19 apr 1942
La prestazione di cose future può essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1348

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo