CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo IISez. II

Art. 1345

Motivo illecito.

In vigore dal 19 apr 1942
Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1345

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