CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo II›Sez. II
Art. 1345
1452 / 3261Motivo illecito.
In vigore dal 19 apr 1942
Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1345