CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 1352

Forme convenzionali.

In vigore dal 19 apr 1942
Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1352

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