CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo III

Art. 1355

Condizione meramente potestativa.

In vigore dal 19 apr 1942
È nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1355

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo