CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo III
Art. 1358
Comportamento delle parti nello stato di pendenza.
In vigore dal 19 apr 1942
Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1358