Art. 1361
Atti di amministrazione.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1361
Atti di amministrazione.
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La disposizione chiarisce che gli atti di amministrazione rimangono pienamente validi anche dopo che la condizione prevista nel contratto si è verificata. Chi aveva il diritto di gestire il bene durante la fase di pendenza compie validamente tali atti, che non vengono annullati o pregiudicati. Per quanto riguarda i frutti generati dal bene, la regola generale prevede che essi siano dovuti a partire dal giorno in cui la condizione si è effettivamente avverata. Tuttavia, la legge o le parti stesse attraverso un accordo possono stabilire diversamente.
La norma serve a garantire la stabilità e la sicurezza degli atti di gestione ordinaria compiuti prima che si verifichi un evento futuro e incerto. Inoltre, stabilisce una regola chiara sulla spettanza dei frutti maturati durante tale periodo di attesa.
Si applica alle parti di un contratto sottoposto a condizione e, in particolare, al soggetto a cui spettava l'esercizio del diritto durante la pendenza della condizione.
Una persona vende un immobile a condizione che l'acquirente ottenga un trasferimento di lavoro, continuando a gestire e affittare temporaneamente i locali durante l'attesa. Quando la condizione si realizza, i contratti di ordinaria gestione già stipulati restano validi. Inoltre, salvo accordi diversi, i canoni d'affitto maturati fino a quel giorno non devono essere restituiti all'acquirente, mentre quelli successivi spetteranno a quest'ultimo.
I frutti percepiti devono essere corrisposti a decorrere dal giorno dell'avveramento della condizione, salvo diversa pattuizione o disposizione di legge.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.