CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo II›Capo IV
Art. 1364
Espressioni generali.
In vigore dal 19 apr 1942
Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1364